Sentenza associazioni sportive dilettantistiche
Lunedì 31 Ottobre 2011Le associazioni sportive e agevolazioni fiscali: solo se si svolge l’attività associativa
Lo stabilisce la Commissione tributaria provinciale di Pisa nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2011
Per poter ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Tuir e dal decreto Iva, le associazioni sportive devono necessariamente svolgere l’attività associativa, nell’osservanza delle disposizioni indicate nello statuto o nell’atto costitutivo. E’ questa la massima che emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa, la n. 8 dello scorso 27 gennaio.
Sentenza - La pronuncia della Ctp pisana indica con chiarezza come la formale appartenenza ad una federazione sportiva e l’apparente regolarità dello statuto o atto costitutivo, non sono elementi sufficienti ad ammettere al regime fiscale agevolato le associazioni sportive.
Agevolazioni fiscali - Queste agevolazioni, riguardano, a grandi linee, un sistema forfetario di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dalla redazione dell’inventario e del bilancio, nonché esonero dall’obbligo di fatturazione e
registrazione, e infine la possibilità di determinare, in maniera forfetaria, il reddito imponibile.
Requisiti - Per poter usufruire di dette agevolazioni, la Commissione tributaria pisana, nella sentenza in oggetto, specifica come l’associazione sportiva deve aver inserito negli atti costitutivi o negli statuti, tutte le clausole in maniera dettagliata, nonché occorre accertare come l’attività dell’associazione stessa si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
Non è allora sufficiente né la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni sportive, né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica. Occorre l’osservanza in assoluto delle suddette clausole, nonché il vero svolgimento dell’attività associata.
Onere probatorio - La Commissione, inoltre, specifica che l’onere della prova ricade in capo all’associazione, interessata a dimostrare la sussistenza dei requisiti, se l’amministrazione contesti la regolarità dell’associazione.
Lo stabilisce la Commissione tributaria provinciale di Pisa nella sentenza n. 8 del 27 gennaio 2011
Per poter ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Tuir e dal decreto Iva, le associazioni sportive devono necessariamente svolgere l’attività associativa, nell’osservanza delle disposizioni indicate nello statuto o nell’atto costitutivo. E’ questa la massima che emerge dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa, la n. 8 dello scorso 27 gennaio.
Sentenza - La pronuncia della Ctp pisana indica con chiarezza come la formale appartenenza ad una federazione sportiva e l’apparente regolarità dello statuto o atto costitutivo, non sono elementi sufficienti ad ammettere al regime fiscale agevolato le associazioni sportive.
Agevolazioni fiscali - Queste agevolazioni, riguardano, a grandi linee, un sistema forfetario di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dalla redazione dell’inventario e del bilancio, nonché esonero dall’obbligo di fatturazione e
registrazione, e infine la possibilità di determinare, in maniera forfetaria, il reddito imponibile.
Requisiti - Per poter usufruire di dette agevolazioni, la Commissione tributaria pisana, nella sentenza in oggetto, specifica come l’associazione sportiva deve aver inserito negli atti costitutivi o negli statuti, tutte le clausole in maniera dettagliata, nonché occorre accertare come l’attività dell’associazione stessa si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
Non è allora sufficiente né la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni sportive, né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica. Occorre l’osservanza in assoluto delle suddette clausole, nonché il vero svolgimento dell’attività associata.
Onere probatorio - La Commissione, inoltre, specifica che l’onere della prova ricade in capo all’associazione, interessata a dimostrare la sussistenza dei requisiti, se l’amministrazione contesti la regolarità dell’associazione.


