DL 138/2011: nuovi limiti per l'utilizzo di contanti, assegni e libretti al portatore
Lunedì 19 Settembre 2011Il D.L. n. 138/2011 ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 apportando novità nei limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al portatore: si passa da un massimo trasferibile di 5.000 euro a 2.500 euro.Infatti, per effetto della modifica introdotta dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 138/2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il divieto, come già aveva in passato precisato il D.Lgs. n. 151/2009, riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e lo stesso trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.Quanto agli assegni bancari e postali, il D.L. n. 138/2011 è intervenuto a precisare che essi devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 2.500 euro e non più 5.000 euro come in passato.Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il decreto ha precisato che i clienti possono richiedere per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro, pagando per ciascun modulo 1,50 euro a titolo di imposta di bollo.Per chi viola le presenti disposizioni normative, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito per importi non superiori a 50.000 euro;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000 euro.L’art.58 specifica anche che la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore a 3.000 euro, per cui per violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 2.500 euro si corre il rischio di una sanzione superiore all’importo trasferito.Analoghe disposizione sono state introdotte per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo non può essere pari o superiore a 2.500 euro (e non più a 5.000 euro come in passato).I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti entro il 30 settembre, ovvero il loro saldo deve essere ridotto nel suddetto limite.Le sanzioni amministrative pecuniarie relative ai libretti al portatore vanno invece:
- dal 20% al 40% del saldo, qualora questo sia compreso tra 2.500 e 50.000 euro;
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Arco temporale di riferimento |
Soglia |
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Fino al 29.04.2008 |
12.500 euro |
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Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 |
5.000 euro |
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Dal 25.06.2008 al 30.05.2010 |
12.500 euro |
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Dal 31.05.2010 al 12.08.2011 |
5.000 euro |
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Dal 13.08.2011 |
2.500 euro |
Fonte:GCN


