Incentivo assunzione giovani genitori

Lunedì 19 Settembre 2011

Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214/2011, l’INPS informa che, con decorrenza dallo scorso 14 settembre 2011, sono aperte le iscrizioni alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal DPCM del 19 novembre 2010 e collegata ad un fondo attivato dal Ministero della Gioventù, del quale l’Istituto previdenziale è soggetto gestore.
Le modalità di iscrizione alla banca dati e le caratteristiche dell’incentivo sono già state illustrate dall’INPS con la circolare n. 115 del 5 settembre 2011, nella quale l’Istituto ricorda che la banca dati è finalizzata all’erogazione di un incentivo in favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono a tempo indeterminato, anche parziale, giovani genitori preventivamente iscritti alla banca dati in esame.

Per potersi iscrivere, è necessario rispettare una serie di requisiti essenziali quali: 
1) avere un’età non superiore a 35 anni 
2) essere genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori. 
Inoltre, occorre essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: subordinato a tempo determinato, intermittente, ripartito, in somministrazione, occasionale accessorio, con contratto di inserimento oppure co.co.co. (con o senza progetto), o una collaborazione occasionale. 
In alternativa a questo requisito, la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti appena elencati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’impiego.


L’iscrizione alla banca dati consente all’INPS di riconoscere l’importo di 5.000 euro in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.

Beneficio cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti

L’erogazione dell’incentivo avverrà tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione UNIEMENS, e si segnala che il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

Invece, per quanto riguarda il datore di lavoro che assume un lavoratore iscritto alla banca dati, la circolare 115/2011 spiega che per usufruire del beneficio devono ricorrere una serie di condizioni.

In primo luogo, l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della L. 68/1999, in favore dei disabili, e non devono esserci stati, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

Inoltre, il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, tranne il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 
E ancora, il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Infine, il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati. 


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