Società sportive dilettantistiche e agevolazioni fiscali

pubblicato da Barbara MESSINA il 11/10/2011

Il Coni in una nota trasmessa l’8 settembre scorso e inviata per presa visione ai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali, Disciplina sportive associate, Enti di promozione sportiva e Comitati regionali e provinciali del Coni stesso, invia la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate prende atto di alcune delibere del Coni, in tema di riconoscimento delle società sportive dilettantistiche e agevolazioni fiscali. 

Agevolazioni fiscali- Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono beneficiare di un regime fiscale agevolato, ove l’Iva e il reddito imponibile possono essere determinati in maniera forfetaria. Per poter accedere a questo regime agevolato, è necessario che la società sportiva possegga alcuni requisiti che vanno dall’ammontare di proventi, nell’anno prima, non superiore a 250mila euro, al riconoscimento da parte del Coni dello svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica. 

Società sportiva dilettantistica- E’ il Coni che svolge allora un ruolo fondamentale affinché queste società fruiscano dei benefici fiscali, poiché prima di tutto è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che deve riconoscere a queste società lo status di società sportiva dilettantistica. 

Riconoscimento definitivo- Il riconoscimento avviene mediante iscrizione nell’apposito registro nazionale, sulla cui base è il Coni che trasmette ogni anno all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte. 

Riconoscimento provvisorio- Nella nota dell’8 settembre scorso, il Coni sottolinea come l’Agenzia delle Entrate tiene conto di una delibera dello stesso Comitato, del novembre 2004, in cui si equipara il riconoscimento definitivo a quello provvisorio, senza iscrizione nel registro nazionale che le FSN/DSA/EPS attribuiscono ai propri affiliati. Riconoscimento provvisorio senza iscrizione nel registro uguale riconoscimento definitivo, almeno fino al 31 dicembre 2010. 

Agenzia delle Entrate- Questa equiparazione deve essere tenuta in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, quando riceve gli elenchi degli iscritti trasmessi dal Coni per controllare le fruizioni delle agevolazioni fiscali previste. 

Coni- Il Coni viene così riconosciuto a tutti gli effetti dall’Amministrazione finanziaria, come l’unico ente certificatore in materia.


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