Procedura dei controlli finanziari

pubblicato da Barbara MESSINA il 19/9/2011

Procedura dei controlli finanziari: capovolta la procedura

Manovra bis. Nel dl 138/2011, in materia di indagini finanziarie, viene previsto che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire”. 
Viene, quindi, regolarizzata l'analisi preventiva e l'elaborazione dei rapporti finanziari dei contribuenti. 

Liste selettive. In concreto, dunque, sarà possibile interrogare gli intermediari finanziari al fine di creare una lista selettiva da sottoporre a controllo, prima di qualsiasi attività accertativa avviata e senza alcuna autorizzazione. 
Soggetti tenuti alle informazioni. Già nella manovra correttiva di luglio (art. 23 commi da 24 a 27 del dl 98/2011) veniva ampliata la platea dei soggetti ai quali l'amministrazione può richiedere dati e notizie relative ai propri clienti, includendo fra questi anche le società e gli enti di assicurazione. 

Procedura dei controlli. La procedura di attivazione dei controlli viene, quindi, capovolta. 

Prima: con le indagini finanziarie classiche l'amministrazione selezionava un contribuente da sottoporre a controllo in base ad elementi indiziari o strumenti presuntivi; dopodiché, a seguito di apposita autorizzazione e richiesta motivata, venivano avviate le indagini finanziarie, le quali costituivano un’integrazione degli elementi di indagine che avevano portato a sottoporre a controllo un determinato contribuente. 

Ora: si parte da una lista selettiva creata proprio dall'analisi di conti correnti e rapporti finanziari per individuare un soggetto da sottoporre a controllo. In altri termini, prima si individuano i soggetti con rapporti finanziari anomali e poi si avviano le indagini su quelli. 

Onere della prova. I singoli dati ed elementi che scaturiscono dall'indagine finanziaria potranno essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria a supporto della propria verifica, se l'interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili o soggette a imposta.


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